Legge 3 aprile 1957, n. 236 Art. 3
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.