Legge 3 aprile 1957, n. 233 Art. 9
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.