Legge 3 aprile 1957, n. 233 Art. 6
Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonche' sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.
Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonche' sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.