Legge 3 aprile 1957, n. 233 Art. 3
Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. 1, qualora abbiano, a tale data, gia' compiuto il periodo di servizio prescritto. Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.