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Legge 22 marzo 1957, n. 240 · Legge 22 marzo 1957, n. 240 — Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento)

Legge 22 marzo 1957, n. 240 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

E' consentita la esportazione temporanea di materiali metallici o parzialmente metallici, presentati in pezzi finiti (motori, apparecchiature, accessori, ecc.), per essere montati, accoppiati o comunque adattati a macchine, apparecchi e veicoli in genere da importare. La reimportazione dei materiali medesimi dovra' avvenire entro sei mesi dalla esportazione temporanea.