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Legge 7 marzo 1957, n. 93 · Legge 7 marzo 1957, n. 93 — Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo dell'E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190

Legge 7 marzo 1957, n. 93 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente: "L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' cosi' composto: a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti; b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; c) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e scelti tra i maestri in attivita' di servizio o a riposo; f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera b) del precedente art 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attivita' di servizio o a riposo".