Legge 19 febbraio 1957, n. 137 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.