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Legge 15 febbraio 1957, n. 48 · Legge 15 febbraio 1957, n. 48 — Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare

Legge 15 febbraio 1957, n. 48 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.