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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 48

CAPO VII Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti. Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.