Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 26
CAPO III Della coltivazione
Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.