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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 21

CAPO III Della coltivazione

In KraftAmtlicher Text

((Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso)) .