Legge 23 dicembre 1956, n. 1597 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto della "International Finance Corporation" a decorrere dal la costituzione ufficiale dell'Istituto stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto della "International Finance Corporation" a decorrere dal la costituzione ufficiale dell'Istituto stesso.