Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 Art. 2
E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro: a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente; b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie; c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza; d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune; e) che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge; f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato. L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.