Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 Art. 13
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ultimo comma, e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Nei casi piu' gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.