IT · Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Legge 23 dicembre 1956, n. 1417 — Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Inhalt
- CAPO I ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
- Art. 1 Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- Art. 2 Nomina del direttore generale del vice direttore generale e dei direttori centrali
- Art. 3 Ammissione in carriera - Titoli di studio
- Art. 4 Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario
- Art. 5 Limiti di eta' per l'ammissione in carriera
- Art. 6 Modalita' relative ai concorsi per l'accesso in carriera
- Art. 7 Corsi di addestramento e aggiornamento professionale
- Art. 8 Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa
- Art. 9 Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica
- Art. 10 Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori
- Art. 11 Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine
- Art. 12 Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia
- Art. 13 Promozioni nelle carriere del personale ausiliario
- Art. 14 Modalita' di conferimento delle promozioni
- Art. 15 Passaggi a carriere superiori
- Art. 16 Valutazione dell'anzianita' per gli avanzamenti di carriera
- Art. 17 Collocamento fuori ruolo
- Art. 18 Ruoli aggiunti
- Art. 19 Posti aggiunti ai ruoli ordinari
- CAPO II ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 20 Personale tecnico della carriera direttiva
- Art. 21 Personale amministrativo della carriera direttiva
- Art. 22 Personale amministrativo della carriera di concetto
- Art. 23 Personale tecnico della carriera di concetto
- Art. 24 Personale tecnico della carriera esecutiva
- Art. 25 Personale d'ordine della carriera esecutiva
- Art. 26 Personale ausiliario di vigilanza
- Art. 27 Facolta' d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale
- CAPO III DISPOSIZIONI SPECIALI SULLO STATUTO DEL PERSONALE IMPIEGATO DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 28 Rapporti gerarchici
- Art. 29 Congedi
- Art. 30 Rapporti informativi e giudizio complessivo
- Art. 31 Commissioni di disciplina
- Art. 32 Esercizio del potere disciplinare
- CAPO IV NORME DI INQUADRAMENTO
- Art. 33 Inquadramento del personale nelle nuove carriere
- Art. 34 Inquadramento degli impiegati del soppresso ruolo dei ricevitori e successive promozioni
- Art. 35 Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera
- Art. 36 Modalita' per l'attuazione dell'inquadramento
- Art. 37 Anzianita' acquisita
- Art. 38 Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti
- CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 39 Attribuzione di mansioni inerenti a carriere superiori
- Art. 40 Modalita' di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge
- Art. 41 Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge
- Art. 42 Conferimento di posti nella carriera esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge
- Art. 43 Conferimento di posti nel ruolo del personale di dattilografia nella prima attuazione della legge
- Art. 44 Conferimento di posti nei ruoli del personale ausiliario di vigilanza e di quello di anticamera
- Art. 45 Valutazione di anzianita' nei casi di passaggio ad altro ruolo
- Art. 46 Modalita' per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44
- Art. 47 Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- Art. 48 Avanzamento del personale femminile inquadramento nella carriera amministrativa di concetto
- Art. 49 Esami di idoneita' per impiegati in particolari situazioni
- Art. 50 Concorsi ed esami in via di espletamento
- Art. 51 Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza
- Art. 52 Applicazione dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia
- Art. 53 Rinvio agli ordinamenti dell'Amministrazione
- Art. 54 Copertura della spesa
- Art. 55