Legge 20 dicembre 1956, n. 1536 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.