Legge 13 dicembre 1956, n. 1430 Art. 2
All' art. 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , e' premesso il seguente comma: "Il certificato, di cui al precedente art. 9, e' rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami".
Verweist auf
- Legge 13 dicembre 1956, n. 1430 Art. 14
- Legge 13 dicembre 1956, n. 1430 Art. 9