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Legge 13 dicembre 1956, n. 1410 · Legge 13 dicembre 1956, n. 1410 — Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 13 dicembre 1956, n. 1410 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e successive modificazioni, e' elevata, dal 1 luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennita' carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396 . La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.