Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 Art. 7
TITOLO II CONTRIBUZIONE AL FONDO CAPO PRIMO Contribuzione obbligatoria
Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658)) . Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.