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Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 · Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 — Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 Art. 7

TITOLO II CONTRIBUZIONE AL FONDO CAPO PRIMO Contribuzione obbligatoria

In KraftAmtlicher Text

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658)) . Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.