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Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 · Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 — Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 Art. 32

TITOLO V NORME TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.