Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 Art. 32
TITOLO V NORME TRANSITORIE
Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.