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Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 · Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 — Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 Art. 2

TITOLO I COSTITUZIONE DEL FONDO CAPO PRIMO. Natura e organizzazione del Fondo.

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672)) . L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.