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Legge 4 dicembre 1956, n. 1405 · Legge 4 dicembre 1956, n. 1405 — Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692

Legge 4 dicembre 1956, n. 1405 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di convenzione i rapporti fra gli enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'art. 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonche' i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692 . Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti enti, saranno disciplinati dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale con suo decreto.