Legge 4 dicembre 1956, n. 1400 Art. 2
Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta e' fissato in lire 250 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.