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Legge 4 dicembre 1956, n. 1376 · Legge 4 dicembre 1956, n. 1376 — Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499

Legge 4 dicembre 1956, n. 1376 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato puo' eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di piu' di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione".