Legge 1 dicembre 1956, n. 1436 Art. 5
Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 , attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, e' elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno.
Verweist auf
- Legge 1 dicembre 1956, n. 1436 Art. 8