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Legge 19 novembre 1956, n. 1328 · Legge 19 novembre 1956, n. 1328 — Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e' autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463

Legge 19 novembre 1956, n. 1328 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463 , il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.