Legge 23 ottobre 1956, n. 1238 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.