Legge 19 ottobre 1956, n. 1357 Art. 3
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO