Legge 12 ottobre 1956, n. 1324 Art. 2
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato a carico dello stanziamento inscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.