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Legge 31 luglio 1956, n. 991 · Legge 31 luglio 1956, n. 991 — Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

Legge 31 luglio 1956, n. 991 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".