Legge 31 luglio 1956, n. 988 Art. 1
E' concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di lire 100 milioni da destinare all'assistenza in favore dei sordomuti, in attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 .