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Legge 31 luglio 1956, n. 935 · Legge 31 luglio 1956, n. 935 — Contributi straordinari alle Associazioni d'arma

Legge 31 luglio 1956, n. 935 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.