Legge 31 luglio 1956, n. 934 Art. 5
All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.
All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.