Legge 31 luglio 1956, n. 926 Art. 1
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26 , sono esteso, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" ed al "burro", di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il "grana" nell'art. 2 della legge stessa.