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Legge 31 luglio 1956, n. 926 · Legge 31 luglio 1956, n. 926 — Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956

Legge 31 luglio 1956, n. 926 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26 , sono esteso, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" ed al "burro", di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il "grana" nell'art. 2 della legge stessa.