Legge 31 luglio 1956, n. 1085 Art. 6
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.