Legge 31 luglio 1956, n. 1038 Art. 3
Alla copertura della spesa di lire 200.000.000, a carico dell'esercizio 1956-57, si provvedera' con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.