Legge 26 luglio 1956, n. 850 Art. 1
La spesa di cinque miliardi disposta dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989 , riguardante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, e' aumentata di tre miliardi. Tale maggiore spesa sara' Iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi 1956-57; 1957-58 e 1958-59.