Legge 26 luglio 1956, n. 824 Art. 3
Alla copertura della spesa del miliardo di lire sara' provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base; alla legge 28 luglio 1950, n. 722 , riguardante l'utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.