Legge 25 luglio 1956, n. 925 Art. 16
Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Istituto saranno registrati con la tassa fissa di lire cinquecento.
Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Istituto saranno registrati con la tassa fissa di lire cinquecento.