Legge 25 luglio 1956, n. 925 Art. 14
Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attivita' scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalita' che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'art. 17 della presente legge.