Legge 25 luglio 1956, n. 925 Art. 10
Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del regolamento di cui al successivo art. 17 provvede a promuovere l'attivita' scientifico-tecnica dell'Istituto ed a coordinarla sul piano nazionale con quella di altri Enti ed Istituti.