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Legge 25 luglio 1956, n. 836 · Legge 25 luglio 1956, n. 836 — Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio

Legge 25 luglio 1956, n. 836 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305 , gia' collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione. La riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.