Legge 25 luglio 1956, n. 836 Art. 1
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305 , gia' collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione. La riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.