Legge 20 luglio 1956, n. 966 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonche' la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.