Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 19 luglio 1956, n. 923 · Legge 19 luglio 1956, n. 923 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa

Legge 19 luglio 1956, n. 923 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. IV della suddetta Convenzione, le opere tutelate in virtu' della Convenzione stessa non potranno godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o piu' periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.