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Legge 19 luglio 1956, n. 901 · Legge 19 luglio 1956, n. 901 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', firmata a Parigi l'11 dicembre 1953

Legge 19 luglio 1956, n. 901 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numerus clausus debbono, al fine di ottenere la ammissione alle Universita' ed Istituti superiori della Repubblica italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facolta' alla quale intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana. Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalita' stabilite dalle singole Facolta' e Scuole. Chi non ottiene giudizio favorevole non puo' essere ammesso, ne' puo' ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo. Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Universita' od Istituti di sedi diverse.