Legge 18 luglio 1956, n. 759 Art. 7
La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.
La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.