Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 18 luglio 1956, n. 759 · Legge 18 luglio 1956, n. 759 — Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

Legge 18 luglio 1956, n. 759 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri

60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.