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Legge 18 luglio 1956, n. 753 · Legge 18 luglio 1956, n. 753 — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957

Legge 18 luglio 1956, n. 753 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Per l'esercizio finanziario 1956-57 il numero massimo di sottufficiali che potranno finire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.978 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.