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Legge 18 luglio 1956, n. 753 · Legge 18 luglio 1956, n. 753 — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957

Legge 18 luglio 1956, n. 753 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per l'esercizio finanziario 1956-57 sono autorizzate le seguenti spese: lire 130.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; lire 50.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato; lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini; lire 129.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione, e per la propaganda per la. prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi, previste dal 10 comma dell' art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , ai termini dell' art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522 ; lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani; lire 6.000.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici d'infrastrutture: impianti per l'Esercito e per la D.A.T.; basi navali, campi di aviazione; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuti radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni, lavori e servizi relativi; lire 7.965.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare; lire 4.795.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'esercito; lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese; lire 5.830.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo; lire 2.345.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare; lire 100.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito; lire 2.250.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.