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Legge 12 luglio 1956, n. 735 · Legge 12 luglio 1956, n. 735 — Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Legge 12 luglio 1956, n. 735 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonche' alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente. Qualora l'opera si estenda al territorio di due o piu' Provveditorati, il presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.